Articolo 1
1. Nel territorio dell’ASS n. 1 “Triestina” è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio:
- di tutti i cani non vaccinati o vaccinati da più di 11 mesi ;
- dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell’infezione rabbica, non vaccinati o vaccinati da più di 11 mesi. Il Responsabile della S.S. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche stabilirà, di volta in volta, la necessità di ricorrere alla vaccinazione delle citate specie animali a seguito di una attenta valutazione del rischio.
2. I giovani animali delle specie soprannominate che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età.
3. Le vaccinazioni sono effettuate, gratuitamente, dai veterinari dell’ASS n. 1 “Triestina” o da veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con la medesima ASS.
4. I proprietari degli animali che non intendono avvalersi delle prestazioni dell’ASS possono rivolgersi, con spese a proprio carico, a veterinari liberi professionisti.
Articolo 2
E’ vietata l’introduzione nel territorio dell’ASS n. 1 “Triestina” di cani che non siano stati preventivamente sottoposti al trattamento di cui all’articolo 1 da almeno 21 gg. e da non più di 11 mesi.
Articolo 3
I cani provenienti da fuori ASS, al seguito di persone che si fermano nel territorio dell’ASS n. 1 “Triestina”, anche per un breve periodo, se non vaccinati contro la rabbia nei termini di cui al medesimo articolo 2, devono essere immediatamente sottoposti a vaccinazione nel luogo di arrivo.
Gli albergatori ed i proprietari di pensioni devono segnalare tempestivamente la presenza di cani che accompagnano i loro clienti all’Autorità Comunale per gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.
Articolo 4
Nei Comuni sede di focolai di rabbia silvestre i cani devono essere condotti al guinzaglio; gli altri animali domestici devono essere comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza, in particolare nell’ambito di zone silvestri e montane. E’ altresì vietato il pascolo vagante. Un tanto finchè siano trascorsi i termini previsti dall’art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria (60 giorni successivi all’ultimo caso accertato di rabbia).
Articolo 5
Nel territorio dell’ASS n. 1 “Triestina” deve essere intensificata la lotta al randagismo, ed i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati presso il canile sanitario, dove saranno sottoposti a vaccinazione antirabbica, prima di ogni spostamento e trascorsi almeno 10 giorni dalla data del ricovero.
Articolo 6
Nel territorio dell’ASS n. 1 “Triestina” è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici, particolarmente volpi.
L’eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale.
Articolo 7
Nel territorio dell’ASS n. 1 “Triestina” le volpi uccise o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale di cui all’art. 6 con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto, per il tramite del Servizio Veterinario dell’ASS, integri all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia.
Articolo 8
In deroga all’art. 4, sul territorio dell’ASS n. 1 “Triestina”, con eccezione del territorio dei Comuni sede di focolaio di rabbia silvestre, l’impiego dei cani nella pratica venatoria è consentito solo con animali vaccinati contro la rabbia da almeno 21 gg. e da non più di 11 mesi.
Nei Comuni sede di focolai di rabbia silvestre la pratica venatoria sarà consentita, sempre con animali vaccinati contro la rabbia da almeno 21 gg. e da non più di 11 mesi, trascorsi i termini previsti dall’art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria (60 giorni successivi all’ultimo caso accertato di rabbia).
Articolo 9
Nei Comuni sede di focolai di rabbia silvestre sono proibite tutte le attività cinofile, anche di tipo ludico ed amatoriale, svolte fuori dai centri abitati, a meno che i cani non siano tenuti costantemente al guinzaglio ovvero le stesse vengano svolte in spazi confinati. Un tanto finchè siano trascorsi i termini previsti dall’art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria (60 giorni successivi all’ultimo caso accertato di rabbia).
Articolo 10
I selvatici ungulati abbattuti nel territorio dell’ASS n. 1 “Triestina” non possono essere immessi in commercio in quanto non sottoponibili a visita del Veterinario Ufficiale per mancanza di strutture idonee .
Articolo 11
E’ consentito l’utilizzo dei trofei degli ungulati, regolarmente abbattuti a caccia nel territorio dell’ASS n. 1 “Triestina” con le seguenti prescrizioni:
1. per la manipolazione della testa usare sempre guanti di gomma;,
2. evitare accuratamente di venire a contatto con i denti e con la saliva;
3. sottoporre la testa a bollitura senza alcuna operazione preliminare tipo la scarnificazione della mandibola.
Articolo 12
I Veterinari Ufficiali, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia, gli Agenti di vigilanza ittico-venatoria, gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell’ esecuzione della presente ordinanza.
Articolo 13
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6, comma 3 della L. 2 giugno 1988, n. 218 ( da € 258,23 a € 1291,14).
Il Direttore Generale
dr. Franco Rotelli
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